Decreto Italiano per le StartUp
- Decreto Italiano per le StartUp
- Art. 2 Anagrafe nazionale della popolazione residente
- Art. 3 Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici
- Art. 4 Domicilio digitale del cittadino
- Art.5 Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
- SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO
- Art.7 Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico
- Art. 8 Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto
- Art. 9 Dati di tipo aperto e inclusione digitale
- SEZIONE III AGENDA DIGITALE PER L’ISTRUZIONE
- Art.11 Libri e centri scolastici digitali.
- SEZIONE IV SANITA’ DIGITALE
- Art. 13 Prescrizione medica e cartella clinica digitale
- SEZIONE V AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA
- Art. 15 Pagamenti elettronici
- Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
- Art. 17 Modifiche alla legge fallimentare
- Art.18 Modificazioni alle legge 27
- Art .19 Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
- Art.20 Comunità intelligenti
- Art.21 Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
- Art. 22 Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
- Art. 23 Misure per l'iscrizione al Registro delle Imprese e ulteriori misure per le società di mutuo soccorso
- Art. 24 Disposizioni attuative del Regolamento UE N. 236/2012
- Art. 25 Start-up innovativa e incubatore certificato
- Art. 26 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio
- Art. 27 Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato
- Art.28 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
- Art. 29 Incentivi all’investimento in start-up innovative
- Art. 30 Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
- Art. 31 Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo
- Art. 32 Pubblicità e valutazione dell’impatto delle misure
- Art. 33 Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
- Art 34 Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, e i servizi pubblici locali
- Art. 35 Desk Italia – Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri
- Art. 36 Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa
- Art. 37 Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Franche Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza
- All Pages
Ecco il testo del decreto che contiene le misure a supporto dello sviluppo delle startup innovative in Italia. Il decreto è la conseguenza del lavoro fatto dalla task force nominata dal ministro Passera ed è stato presentato ieri. Le misure per le startup sono indicate negli articoli tra il 25 e il 31.
SEZIONE I
AGENDA E IDENTITA’DIGITALE
Art. 1
Attuazione dell’Agenda digitale italiana e documento digitale unificato
1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell’art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35.
2. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “i Ministri dell’economia e delle finanze e” sono sostituite dalle seguenti “il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all’innovazione tecnologica e con il Ministro”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, è disposto anche progressivamente, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d’identità elettronica anche in relazione all’unificazione sul medesimo supporto della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d’identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l’unificazione delle stesse sul medesimo supporto nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute”.
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, sono stanziati, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3 [-] milioni per l’anno 2012, [-] milioni per l’anno 2013 e [-] milioni all’anno a decorrere dal 2014”.
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